Statuto

GL-Como (Gruppo Linux Como)

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE

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Art. 1) - Denominazione -

E' costituita l'associazione culturale “GL-Como” dove GL-Como è acronimo di Gruppo Linux Como (d'ora in poi semplicemente Associazione). L’ Associazione è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal codice civile nonché dal presente Statuto.

Art. 2) - Sede -

L' Associazione ha sede legale in Via Verona 8 Cantù (CO)

Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Se necessario l'Associazione potrà essere strutturata su base federale, curando la promozione e la creazione di Sezioni distaccate. In tal caso le modalità di creazione, funzionamento e le competenze delle Sezioni staccate saranno definite in un apposito regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dai soci.

Art. 3) - Finalità generali -

L' Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 4) - Scopi -

L' Associazione opera per la diffusione della conoscenza di Linux, del progetto GNU e della cultura del Software Libero ed Open Source in generale nei suoi aspetti scientifici e tecnologici, in quelli etici e filosofici, in quelli organizzativi, legali e sociali;

Art. 5)

L'Associazione:

  • promuove la conoscenza di Linux, del progetto GNU e della cultura del Software Libero ed Open Source in generale nei suoi aspetti scientifici e tecnologici, in quelli etici e filosofici, in quelli organizzativi, legali e sociali;

  • promuove la diffusione e la conoscenza delle principali esperienze nel settore del Software Libero e/o Open Source;

  • favorisce lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;

  • opera per il raggiungimento dei fini sociali, utilizzando gli strumenti che ritiene di volta in volta più idonei;

Art. 6)

L' Associazione, per l’affermazione dello scopo associativo, si propone di promuovere varie attività , in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti;

  • attività di formazione: lezioni e corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio, di ricerca e di supporto al Software Libero ed Open Source;

  • attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

  • attività collaborative: collaborare con o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che manifesti interesse diretto verso Linux, il progetto GNU, il Software Libero ed Open Source o indiretto riguardante interessi etici, filosofici, organizzativi, legali, sociali; previa decisione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo;

come ad esempio:

  • partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

  • produrre, distribuire o vendere stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo associativo;

  • svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo associativo;

  • promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici attinenti lo scopo associativo;

  • gestire attività di carattere associativo, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa, negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università , atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo associativo;

  • compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare (compresi mutui ipotecari passivi), mobiliare (compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari), necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

  • stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

  • contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea;

Art. 7)

L' Associazione, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell’università :

  • valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e/o in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per studenti, insegnanti ed educatori, di sperimentazione e di ricerca;

  • promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti ed enti, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo associativo;

  • promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo associativo, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;

  • realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 5, 6 e 7 del presente Statuto.

SOCI

Art. 8 ) - Adesioni -

Possono far parte dell' Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto e adottando la tessera associativa, intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione per il raggiungimento delle stesse. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. L’iscrizione comporta il versamento della quota associativa annuale. Le riunioni e gli incontri svolti restano comunque liberi e gratuiti per tutti, fatta eccezione per tutte le manifestazioni od incontri che prevedono un rimborso all'associazione per le spese contratte' deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 9)

I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

L'ammissione dei Soci Sostenitori è deliberata, previo richiesta del socio, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e controfirmata del Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; o tramite proposta formale dei 2/3 dei soci.

Tutti i Soci Sostenitori possono essere eletti negli organismi dell’associazione.

Non risultano essere soci dell' associazione quanti la frequentino a titolo gratuito come previsto dal presente statuto.

Art. 10)

Un socio decade per rinuncia, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il suo comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione dell’espulsione spetta al Consiglio Direttivo.

I soci o frequentatori che contrarranno contratti o qualsiasi forma di riconoscimento economico legata direttamente o indirettamente alla partecipazione ad eventi o quant'altro organizzato dall'associazione sono tenuti a versare alla stessa, a titolo di riconoscimento e concordato con il Consiglio Direttivo, fino ad un massimo del 10% del percepito.

Art. 11)

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Consiglio Direttivo.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12) - Organi -

Gli organi dell' Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Vice-Presidente;

  • il Presidente.

Art. 13) - Assemblea dei soci -

All’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;

  • approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;

  • deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell’associazione;

  • deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa.

Essa, composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione almeno dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. Nel caso di impossibilità di convocazione tramite affissione nei locali dell’associazione la comunicazione verrà inviata via mail ed inserita nel sito dell'associazione .

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente d'assemblea ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14) - Assemblea ordinaria -

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno associativo;

  • approva il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno associativo;

  • decide l’importo delle quote associative annuali;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l’anno associativo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione in formato digitale sul sito dell' Associazione.

Art. 15) - Assemblea straordinaria -

L’Assemblea straordinaria - di modifica dello Statuto -, presieduta da un Presidente d'assemblea nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; o ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei soci.

La convocazione viene effettuata con la stessa modalità dell'assemblea ordinaria.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione in formato digitale sul sito dell' Associazione.

Art. 16)

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo non prima di 1 ora dalla prima convocazione.

Art. 17)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, mentre non ha validità lo strumento della delega.

Art. 18) - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria fra i soci, e resta in carica per 1 anno.

I membri del Consiglio sono rieleggibili, e possono essere revocati o sostituiti o integrati con nuovi consiglieri dall’Assemblea dei soci.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente che restano anch'essi in carica 1 anno. Dette cariche del primo Consiglio Direttivo vengono elette in sede di costituzione dall’Assemblea dei soci fondatori.

Art. 19)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 20) - Compiti del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo:

  • redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

  • decide in merito all’espulsione dei soci.

Art. 21) - Legale rappresentante -

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione (sia in giudizio che nei confronti di terzi) e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione.

Inoltre, tiene aggiornata la contabilità , i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 22) - Patrimonio -

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote della tessera associativa, da obbligazioni, da lasciti, da donazioni, nonché da contributi di enti pubblici e privati e da ogni altro provento, nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 23) - Quote associative -

Le somme versate per la tessera associativa e i contributi versati all’associazione, non sono rimborsabili in nessun caso. Questi sono altresì intrasmissibili e non rivalutabili.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 24) - Rendiconto annuale -

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio associativo che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 25)

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane a disposizione in formato digitale sul sito dell' Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 26) - Scioglimento -

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci a maggioranza libera o nel caso in cui il numero dei Soci sia inferiore a 5. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.